Trust s.r.l.informa che:
a) l’attività di intermediazione esercitata è garantita da una polizza di assicurazione di responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali di Trust s.r.l. o da
negligenze, errori professionali o infedeltà dei suoi dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l’intermediario deve rispondere a norma di legge.
b) il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, ha facoltà di inoltrare reclamo per iscritto a Trust s.r.l. nonché all’Impresa Assicurativa.
Più in particolare, potrà inviare reclamo:
1. a Trust s.r.l. compilando il “Modulo per il reclamo” reperibile sul sito www.trustbroker.ited inviandolo secondo le modalità ivi previste.
2. all’Impresa Assicurativa secondo le modalità e presso i recapiti indicati nel DIP aggiuntivo della polizza.
Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge da parte dell’intermediario o dell’impresa, potrà rivolgersi all’IVASS secondo quanto indicato nel DIP aggiuntivo.
Il contraente ha la facoltà altresì di:
1. presentare ricorso all’Arbitrato Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dell’esito del reclamo all’intermediario o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile;
2. avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi;
3. gli assicurati hanno la possibilità di rivolgersi al Fondo di Garanzia per l’Attività dei Mediatori di Assicurazione e Riassicurazione istituito presso la Consap (Via Yser 14, 00198 Roma - RM; tel.06/85796538, e-mail fondobrokers@consap.it) per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall’esercizio dell’attività d’intermediazione, che non sia stato risarcito dall’intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui alla precedente lettera a).